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La  circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile scorso fornisce precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 comma I, lett. a),b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n, 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo alle dichiarazioni rese.
Tali disposizioni sono in vigore dal 9 maggio 2012
Da tale data le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento per l'estero avvengono attraverso la compilazione di moduli che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale ma anche attraverso posta ordinaria, fax, posta elettronica.
 
Al Comune di Greve in Chianti iscrizioni anagrafiche, cancellazioni o registrazioni del cambio di abitazione dichiarata potranno avvenire :
-    presso lo sportello anagrafico – Piazza Matteotti, 7 nei giorni di Lunedì con orario 8,30-13 e 15-18- Mercoledì con orario 8,30-13
-    Via fax al n. 055/8544654
-    All'indirizzo di posta elettronica : demografici@comune.greve-in-chianti.fi.it
-    All'indirizzo di PEC : comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

 

La modulistica da utilizzare per iscrizioni anagrafiche, cancellazioni o registrazioni del cambio di abitazione sul sito web del Comune a questo indirizzo



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