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Il Comune di Greve in Chianti ha ottenuto la certificazione ISO14001:2004 e la registrazione EMAS del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

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Amministrazione Trasparente - fino al 31/12/2021

Controlli sulle Imprese

Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all'art. 25 del d.lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

L'art 25 del Decreto Legislativo 33/2013 dispone che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

- le Tipologie di controllo (art. 25, co. 1 lett. a - D.Lgs. 33/2013) a cui  sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento.

- gli Obblighi ed adempimenti (art. 25, co. 1 lett. b - D.Lgs. 33/2013) ovvero l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni vigenti delle normative di settore.

Oggetto dei controlli è la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l’esercizio dell’attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità,non è possibile enucleare dettagliatamente.

In generale si evidenzia che, qualora l’attività sia esercitata all’interno di locali, occorre che questi abbiano l’idonea destinazione d’uso così come, nel caso di attività potenzialmente lesive della salute pubblica od in quelle in cui vi sia manipolazione di alimenti e bevande, o comunque oggetti che possano venire direttamente a contatto con l’utenza, quali forbici pettini e simili, occorre il possesso di autorizzazioni sanitarie ovvero di atti equipollenti quali autocertificazioni denominate notifiche sanitarie.

Per alcune attività che richiedono particolari competenze professionali, quali quelle dei servizi alla persona, pubblici esercizi, addetti alla sicurezza e simili, può essere richiesto il possesso di particolari requisiti soggettivi quali il conseguimento di attestati professionali o speciali abilitazioni; in ogni caso è sempre necessaria, per il titolare e, ove richiesto, per il responsabile tecnico, la preventiva iscrizione al registro delle imprese, l’assenza di precedenti penali specifici ovvero l’assenza di cause ostative all’esercizio della professione.

Normalmente le attività sono libere ma per determinate categorie di professioni, stante la peculiarità del servizio offerto, può essere stabilito un contingente numerico, ad esempio per le attività di trasporto pubblico, piazze farmaceutiche e simili.

Qualora l’attività debba essere svolta in forma itinerante occorre informarsi sulle aree interdette per particolari motivi igienico sanitari, paesaggistici o di interesse storico mentre, qualora la stessa si esplichi con occupazione di suolo pubblico è necessaria la preventiva autorizzazione subordinata all’approvazione del progetto di occupazione ed al pagamento  della relativa tassa.

In caso di attività potenzialmente lesive per la sicurezza delle persone possono essere necessari i relativi atti autorizzativi rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dalle Commissioni di Vigilanza.

Poiché quasi tutte le attività di impresa necessitano quantomeno della preventiva dichiarazione di inizio attività, attualmente denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi al Comune si consiglia, prima di intraprendere qualunque attività imprenditoriale, di prendere contatto con lo Sportello Unico delle Attività Produttive comunale per ottenere ragguagli in merito all’esercizio che si intende avviare ovvero alle iniziative che si vogliono adottare.

Il servizio effettua il controllo sul possesso dei requisiti morali (e professionali), da autocertificare al momento della presentazione della domanda, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare (scarica schema tabellare riepilogativo su file XLS)

 

Data ultimo aggiornamento: 30/05/2019
 
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